Un organismo di diritto pubblico, secondo la legge italiana [1], indica un soggetto giuridico collettivo il quale, pur potendo assumere la veste formale di ente di diritto privato (anche societario), presenta indici sostanziali di pubblicità che ne comportano la sottoposizione a un regime differenziato – quello tipico delle "amministrazioni aggiudicatrici" alla cui categoria sono ricondotti – con conseguente applicazione delle regole dell'evidenza pubblica. Da un punto di vista definitorio, l'organismo di diritto pubblico è un ente, dotato di personalità giuridica, che viene istituito per soddisfare specifiche esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale e commerciale e che, a tal fine, viene sottoposto a forme di influenza pubblica.
I parametri sostanziali che permettono di ritenere sussistente una forma di sottoposizione dell'ente alla dominanza pubblica possono essere di carattere funzionale o strutturale. In particolare, si ravvisa un'influenza pubblica nel caso in cui lo Stato o un altro ente o organismo pubblico finanzino in modo maggioritario l'attività dell'ente medesimo, oppure ne sottopongano a controllo la gestione o designino più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza.