Delitto di Concussione | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo I |
Disposizioni | art. 317 |
Competenza | tribunale collegiale |
Procedibilità | d'ufficio |
Arresto | facoltativo |
Fermo | consentito |
Pena | reclusione da 6 a 12 anni |
La concussione (dal latino tardo concussio «scossa, eccitamento»[1] dunque «pressione indebita, estorsione»)[2] è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringa (concussione violenta) qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale.
Reato tipico dell'ordinamento giuridico penale della Repubblica Italiana, la fattispecie concussiva non è presente nella maggior parte degli ordinamenti europei e internazionali (al suo posto troviamo l'estorsione aggravata). I beni tutelati dalla fattispecie sono pubblici (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) e allo stesso tempo anche privati (tutela contro abusi di potere e lesioni della libertà di autodeterminazione). Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la concussione è il reato più gravemente sanzionato.
Oggi, a seguito della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190, è prevista la reclusione da sei a dodici anni (anche ante riforma era il reato contro la pubblica amministrazione più sanzionato). La normativa italiana di contrasto al fenomeno concussivo è contenuta nel codice penale e precisamente nel Libro II, Titolo II Dei delitti contro la pubblica amministrazione (art. 314-360).