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Editto di Milano

Editto di Milano
I resti del palazzo imperiale romano di Milano, ristrutturato da Massimiano alcuni anni prima dell'editto. Qui si vedono le basi di un'edicola che probabilmente era dotata di colonne, con attorno un corridoio e diversi locali. Nel palazzo vi fu l'accordo tra Costantino e Licinio noto come l'editto di Milano.
Firmafebbraio-marzo 313
LuogoMediolanum
Efficacia13 giugno 313
PartiCostantino
Licinio
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Per Editto di Milano (noto anche come Editto di Costantino e Licinio, Editto di tolleranza o Rescritto di tolleranza) si intende l'accordo sottoscritto nel febbraio-marzo 313 dai due Augusti dell'impero romano, Costantino per l'Occidente e Licinio per l'Oriente, e promulgato il 13 giugno del medesimo anno, in vista di una politica religiosa comune alle due parti dell'impero. Il patto fu stretto in Occidente in quanto il senior Augustus era Costantino. Le conseguenze dell'editto per la vita religiosa nell'impero romano sono tali da farne una data fondamentale nella storia dell'Occidente.[1]

Secondo l'interpretazione tradizionale Costantino e Licinio firmarono a Mediolanum (la moderna Milano), nel periodo in cui la città era capitale dell'Impero romano d'Occidente, un editto per concedere a tutti i cittadini, quindi anche ai cristiani, la libertà di venerare le proprie divinità. Il termine editto, tuttavia, è da considerarsi errato, in quanto Costantino e Licinio diedero disposizioni ai governatori delle province romane affinché procedessero con l'attuazione delle misure contenute nell'editto di Galerio del 30 aprile 311, con il quale era stato definitivamente posto termine alle persecuzioni[2]. Secondo le medesime interpretazioni moderne[1][2], i due Augusti si incontrarono a Milano solo per discutere, mentre le disposizioni furono dettate e messe per iscritto in Bitinia.

Oltre a riconoscere la libertà di culto, l'Editto di Milano determina l'obbligo di restituire tutti i luoghi, beni e possedimenti in precedenza acquistati, requisiti o tolti ai cristiani durante il lungo periodo delle persecuzioni (la regola valeva anche per chi aveva acquistato o ricevuto in dono in modo legittimo il bene in questione); questo è considerabile il punto di partenza da cui si svilupperà l'inalienabilità dei beni della Chiesa, che nei secoli a venire renderà "intoccabili" i possedimenti (nel Medioevo si trattava soprattutto di terre) della Chiesa.

  1. ^ a b Marcone, 2002, p. 82.
  2. ^ a b Alessandro Barbero, Costantino il Vincitore, Roma, Salerno Editrice, 2016, ISBN 978-88-6973-138-9.

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