I termini “farmaco”, “medicinale” e “prodotto medicinale” sono stati usati nel corso degli anni come sinonimi; di recente si è preferito usare il termine medicinale, impiegato anche nelle direttive comunitarie che disciplinano questo settore.[1] L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il farmaco come:[2]
«una sostanza o un prodotto usato per modificare o esaminare funzioni fisiologiche o stati patologici, a beneficio del paziente.»
La Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano definisce infatti il medicinale come:[3]
[...] ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Bisogna poi ricordare che oltre ai medicinali per uso umano esistono quelli ad uso veterinario definiti dal Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 come:[4]
qualsiasi sostanza o associazione di sostanze che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
a) è presentata come avente proprietà per il trattamento o la prevenzione delle malattie degli animali;
b) è destinata a essere utilizzata sugli animali, o somministrata agli animali, allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica;
c) è destinata a essere utilizzata sull’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica;
d) è destinata a essere utilizzata per l’eutanasia degli animali;