I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Tipo legge | Legge costituzionale |
Proponente | 62° Congresso degli Stati Uniti del 1912 |
Promulgazione | 15 dicembre 1791 |
In vigore | 8 giugno 1925 (Gitlow v. New York) |
Testo | |
(EN) I Emendamento, in The Bill of Rights: A Transcription, National Archives. URL consultato il 21 gennaio 2023. |
Il I emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America (Emendamento I) garantisce la terzietà della legge rispetto al culto della religione e il suo libero esercizio, nonché la libertà di parola e di stampa, il diritto di riunirsi pacificamente; e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti.
Esso, inoltre, proibisce al Congresso degli Stati Uniti di "fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione". Fu approvato nel 1789 e ratificato con altri 12 emendamenti nel 1791. Sebbene il primo emendamento proibisca solo che vengano abrogati da leggi fatte dal Congresso i diritti sopra menzionati, le corti lo hanno interpretato come applicabile più propriamente. Poiché il primo comma nel corpo della costituzione è riservato a tutti i legislatori del congresso, le corti hanno stabilito che i termini del primo emendamento si estendono a tutti i campi dell'ambito giudiziale e quindi le limitazioni del primo emendamento sono estese anche agli stati.