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Lottizzazione (urbanistica)

In urbanistica e in diritto la lottizzazione è la frammentazione di un terreno, e sua successiva o temporanea edificazione, che si effettua al fine di ricavarne porzioni individuali separate fra loro.

In pratica, da un terreno di sufficiente superficie, si ricavano parti minori, dette "lotti", che diverranno unità distinte, sotto il profilo sia giuridico (per quanto attiene alla proprietà) che amministrativo (richiedendo tipicamente l'operazione di frazionamento catastale).

La lottizzazione è stata in passato strumento di speculazioni immobiliari, e per questo è regolamentata da apposita normativa. Si può effettuare esclusivamente secondo le procedure previste ed in osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, in difetto si ha lottizzazione abusiva, sanzionata ad esempio per effetto della legge n.47 del 1985 (legge sul condono edilizio). La contravvenzione di lottizzazione abusiva, punisce questa pratica, che è in genere finalizzata alla realizzazione di fabbricati in elusione di norme e vincoli che potrebbero limitarne i volumi, è per questo contrastata dall'ordinamento, per il quale ha natura di reato permanente e progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni[1]

Per la corretta esecuzione della lottizzazione, si richiede la presentazione di un apposito piano di lottizzazione, che una volta approvato diviene esso stesso strumento urbanistico.

  1. ^ In questo senso le seguenti pronunce: Cass. Sez. III, ord. n. 292 del 5.3.1998, Cusimano, rv. 210281; Cass. Sez. III, sent. n. 1966 del 211.1.2002, Venuti, rv. 220853; v. anche Sez.Un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliani.

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