Il trattamento sanitario obbligatorio (abbreviato con l'acronimo T.S.O.) è un trattamento sanitario, applicato in Italia, con il quale una persona è sottoposta a cure mediche a prescindere dalla sua volontà[1][2]; esso è regolamentato dall'articolo 33 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 «Norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori», in sostituzione della precedente legge n. 180 del 13 maggio dello stesso anno (la cosiddetta Legge Basaglia).
È un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie. Risulta frequentemente attuato in ambito psichiatrico, qualora un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia). Il trattamento sanitario obbligatorio implica nella sua attuazione complessi risvolti giuridici e quando si applica in psichiatria anche possibili conseguenze psicologiche e fisiche[3]. Oltre che in psichiatria, il T.S.O. può essere attuato in alcuni particolari contesti legati alla prevenzione delle malattie infettive e veneree o alle malattie professionali[4].
Il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione Italiana prevede un importante principio da rispettare nella tutela della salute degli individui:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»