Il lavoro forzato - o lavoro punitivo - è una forma di lavoro non spontaneo che può avere valore di punizione per l'infrazione di leggi che regolano la convivenza sociale o di occupazione a scopo di rieducazione e recupero. Nel primo caso costituisce una vera e propria pena ed è conseguente ad uno stato di detenzione.
In Italia l'articolo 22 del Codice Penale prevede teoricamente il lavoro obbligatorio per il cittadino condannato all'ergastolo: "La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno". Lo stesso obbligo di lavoro prevedono gli articoli 23 e 25, rispettivamente per i condannati all'arresto e all'ammenda. La parola ergastolo etimologicamente significa "casa di lavoro".[1]